Art. 4.
(Certificazione dell'applicazione delle nuove pratiche agro-silvo-pastorali).

      1. L'attività di certificazione e di quantificazione delle applicazioni di nuove pratiche che comportano ridotti consumi energetici e ridotte emissioni nette di gas serra è svolta da enti pubblici e privati conformi al citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e accreditati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e presso il Registro.